Consiglio di Bacino Venezia Ambiente: Assemblea di Bacino

Gli enti che formano l'Assemblea

L'Assemblea di Bacino è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio di Bacino. Si compone dai rappresentanti degli Enti locali partecipanti, ovvero i 45 comuni che formano il bacino territoriale di riferimento, che sono rappresentati da Sindaci o Assessori delegati.
 


1. Annone Veneto


2. Campagna Lupia


3. Campolongo Maggiore


4. Camponogara


5. Caorle


6. Cavallino-Treporti


7. Cavarzere


8. Ceggia


9. Chioggia


10. Cinto Caomaggiore


11. Cona


12. Concordia Sagittaria


13. Dolo


14. Eraclea


15. Fiesso d'Artico


16. Fossalta di Piave


17. Fossalta di Portogruaro


18. Fossò


19. Gruaro


20. Jesolo


21. Marcon


22. Martellago


23. Mogliano Veneto


24. Meolo


25. Mira


26. Mirano


27. Musile di Piave


28. Noale (VE)


29. Noventa di Piave (VE)


30. Pianiga (VE)


31. Portogruaro (VE)


32. Pramaggiore (VE)


33. Quarto d'Altino (VE)


34. Salzano (VE)


35. San Donà di Piave (VE)


36. San Michele al Tagliamento (VE)


37. Santa Maria di Sala (VE)


38. San Stino di Livenza (VE)


39. Scorzè (VE)


40. Spinea (VE)


41. Stra (VE)


42. Teglio Veneto (VE)


43. Torre di Mosto (VE)


44. Venezia (VE)


45. Vigonovo (VE)

Le competenze dell'Assemblea di Bacino

Rientrano nelle attribuzioni di competenze specifiche dell'Assemblea di bacino i seguenti compiti specifici:

  • elezione del Comitato di Bacino;
  • elezione del Presidente del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, scelto tra i componenti l’Assemblea;
  • nomina del Direttore del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente;
  • approvazione dello schema di Regolamento per il Funzionamento degli Organi e della Struttura operativa del Consiglio di Bacino, che può essere eventualmente suddiviso in Aree territoriali;
  • approvazione della programmazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti definita sulla base della quantificazione della domanda di servizio e determinazione della sua articolazione settoriale e territoriale;
  • individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale;
  • approvazione delle modalità organizzative del servizio integrato di gestione dei rifiuti e affidamento del medesimo a soggetti gestori in conformità alla normativa vigente;
  • approvazione della convenzione che regola e disciplina i rapporti tra il Consiglio di Bacino e i gestori del servizio integrato di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani;
  • approvazione del Piano Finanziario complessivo del Bacino, che aggrega i Piani Finanziari dei singoli Comuni partecipanti, per l’invio e la validazione da parte dell’Autorità nazionale competente (ARERA);
  • determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo il modello di calcolo introdotto da ARERA per ogni singolo comune, nel rispetto delle linee guida introdotto dall’Autorità nazionale competente ai sensi dell’art. 3 comma 6 della L.R. n. 52/2012, previo parere vincolante delle Amministrazioni Comunali, per quanto di competenza dei rispettivi territori, ferme restando comunque le competenze di legge in materia di tributo TARI in capo alle Amministrazioni stesse;
  • approvazione dei bilanci previsionali e consuntivi del Consiglio di Bacino;
  • proposta alla Giunta Regionale di eventuali modifiche dei confini del bacino territoriale di gestione;
  • individuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle relative modalità per il raggiungimento delle soglie desiderate, specificandoli eventualmente per aree territoriali omogenee, al fine del raggiungimento delle percentuali di cui all’articolo 205 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • formulazione delle osservazioni sugli strumenti di pianificazione regionale in tema di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 10 della Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3, ai sensi dell’articolo 199, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche ai fini della realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani;
  • vigilanza sulla corretta erogazione del servizio da parte del gestore;
  • ulteriori competenze come previsto dalla Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.


L'Assemblea ha valore legale quando viene convocata e risultano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza (art. 10, c. 1 della Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente).