I compiti del revisore unico dei conti di Venezia Ambiente
REVISORE UNICO DEI CONTI
Il revisore unico dei conti è un consulente esterno, non integrato quindi nell’organigramma aziendale, che ha una funzione di controllo e verifica sul bilancio dell’ente. La funzione di revisione di un ente è regolata dal Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) secondo il D.lgs. n. 267/2000, che ne riconosce la funzione specifica e ne disciplina l’attività integrando le precedenti disposizioni normative prevista dalla Legge 142 del 1990 e dal D.lgs. 77 del 1995.
Il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, nonostante un bacino demografico di riferimento superiore ai 15.000 abitanti, ha un bilancio proprio paragonabile a un ente compreso in un bacino demografico di queste dimensioni e quindi il proprio organismo di revisione è composto da un singolo revisore.
Il compito del revisore è verificare l’operato dell’ente applicando un controllo sulle facoltà di gestione dell’ente in riferimento alle risorse di cui è dotato, sulla propria programmazione e sull’attuazione delle attività in base alle capacità operative dell’ente, applicando un controllo sulla correttezza delle procedure e sulla trasparenza dei piani economico-finanziari. A questo scopo la figura del revisore unico è sottoposta a vincoli che evitando conflitti di interesse, a garanzia di obiettività nel proprio operato per preservarne la compatibilità con la carica.
Il revisore viene eletto attraverso un’estrazione da un elenco in cui sono inseriti su richiesta soggetti iscritti negli elenchi regionali del Registro dei revisori legali e iscritti all’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili. La durata dell’incarico è in ogni caso triennale, indifferentemente dal numero dei membri che compongono l’organo con funzione di revisione. I membri dell’organismo di revisione non possono esercitare due volte l’incarico nello stesso ente oltre la prima nomina.
L'incarico non può essere svolto da componenti degli organi dell'ente o da soggetti che hanno svolto simili mansioni nei due anni precedenti alla nomina, oltre da personale dipendente dell’ente e di enti compresi nell’area territoriale di riferimento. Il revisore non può assumere incarichi o consulenze presso l'ente o altri organismi sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso. Il revisore è revocabile solo per inadempienza e mancanza della presentazione della relazione del rendiconto delle proprie attività entro i termini previsti su richiesta dell’ente mediante deliberazione consiliare.
Il Revisore dei Conti del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente per il triennio 2021-2023, il dott. Giovanni Striuli, è stato nominato con Delibera di Assemblea n. 4 del 30.04.2021 con le funzioni previste dalla richiamata disciplina del TUEL per i revisori degli Enti Locali agli artt. 234-241 e riconfermanto per il triennio 2024-2026 con delibera di Assemblea n. 5 del 30 aprile 2024.
Recapiti:
Dott. Giovanni Striuli
Corso Silvio Trentin, Galleria Leon Bianco, n. 2
30027, San Donà di Piave (VE)
tel. 0421 330064
mail:
Le competenze del revisore unico dei conti di Venezia Ambiente
Nell’ambito delle competenze specifiche il revisore unico dei conti del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente svolge le seguenti funzioni:
- ha accesso a tutti gli atti e documenti dell’ente per verificarne e validarne la correttezza
- applica un controllo a tutte le fasi dell’azione amministrativa dell’ente: programmazione, gestione, rendicontazione
- certifica la documentazione di indirizzo dell’ente quali i bilanci di esercizio, i piani d’ambito, i piani delle attività
- verifica la regolarità contabile e finanziaria della gestione a livello di gestione finanziaria e adempimenti contabili
- controlla la gestione del patrimonio dell’ente
- controlla la spesa sul personale dell’ente
- effettua verifiche sull’operato degli agenti contabili